TESTO
del disegno di legge
TESTO
della Commissione
Delega al Governo per la revisione della normativa in materia di filiazione.
Delega al Governo per la revisione della normativa in materia di filiazione.
Art. 1.
(Diritti e doveri dei figli).
Art. 1.
(Diritti e doveri dei figli).

       1. La rubrica del titolo IX del libro primo del codice civile è sostituita dalla seguente: «Dei diritti e dei doveri dei figli e delle relazioni tra genitori e figli».

      Identico.

      2. L'articolo 315 del codice civile è sostituito dal seguente:

      «Art. 315. - (Diritti e doveri dei figli). - Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni.

      Il figlio ha altresì diritto di crescere in famiglia, di mantenere rapporti significativi con i parenti e, se capace di discernimento, di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano.
      Il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa».

      3. Dopo l'articolo 315 del codice civile è inserito il seguente:

      «Art. 315-bis. - (Stato giuridico della filiazione). - Tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico.

      Le disposizioni in tema di filiazione si applicano a tutti i figli senza distinzioni, salvo che si tratti di disposizioni specificamente riferite ai figli nati nel matrimonio o a quelli nati fuori del matrimonio».

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